Regolamento

regolamento

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO

PREMESSE
Il Servizio di composizione delle crisi da sovraindebitamento è offerto dal Segretariato sociale dell’Associazione Tutela e Orientamento Debitori (A.T.O.D.)
 
Art. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
“Legge”: la l. 27 gennaio 2012, n. 3;
“Regolamento”: il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell’art. 15 della Legge;
“Organismo di Composizione della Crisi” (o semplicemente “Organismo”): l’articolazione interna, che anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’art. 15 della Legge e ai sensi del Regolamento; “Referente dell’Organismo” (o anche solo “Referente”): la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;
“Gestione della crisi”: il servizio reso dall’Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore;
“Gestore della crisi” (o anche solo “Gestore”): la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla Gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
“Ausiliari”: i soggetti di cui può avvalersi il Gestore della crisi per lo svolgimento delle prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, sotto la propria personale responsabilità;
“Segreteria”: la struttura che presta attività di supporto materiale all’Organismo e al Gestore della crisi.
 
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo per lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, che verrà prestato mediante incarichi ai Gestori della crisi iscritti all’Organismo e nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, nell’osservanza di quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento e successive modificazioni e integrazioni. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.
 
Art. 3 - ORGANI
Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi: a) Il Referente , b) una Segreteria Amministrativa.
 
Art. 4 - IL REFERENTE DELL’ORGANISMO
 Il Referente dell’Organismo è nominato dal Consiglio direttivo dell’Associazione nell’osservanza delle norme vigenti in materia e dura in carica 3 anno e può essere rinominato. Il referente può essere revocato dal Presidente per gravi motivi. I compiti vengono attribuiti al Referente dell’Organismo con atto interno.
Il Referente: • esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;• effettua una sommaria valutazione delle domande presentate insieme alla segreteria; • designa il Gestore della crisi; • sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell’Organismo con la procedura; • controlla e approva il preventivo del compenso dell’Organismo predisposto dal Gestore; • su richiesta del debitore, può sostituire il Gestore nei casi espressamente previsti dalla legge; • ove il giudice lo disponga, affida al Gestore la funzione di Liquidatore.
 
Art. 5 - LA SEGRETERIA La Segreteria amministra il servizio di composizione della crisi. In particolare la Segreteria: • verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi; • effettua l’annotazione nell’apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione; • verifica l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute. Più in generale la Segreteria presta attività di supporto materiale all’Organismo e al Gestore della crisi. La Segreteria predispone e conserva un apposito fascicolo e tiene un registro informatico per ogni affare trattato, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore incaricato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
 
ART. 6 – GESTORE DELLA CRISI La nomina del singolo professionista incaricato per la composizione della crisi è fatta dal Referente tra i nominativi inseriti nell’apposito elenco dei Gestori della Crisi dell’Organismo. Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della complessità e dell’importanza della situazione di crisi del debitore civile/consumatore. In controversie di particolare importanza, il Referente può nominare, anche a seguito di espressa richiesta del professionista incaricato, ausiliari.
 
Art. 7 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI Il Gestore, per ciascuna procedura affidata e a pena di inefficacia dell’incarico, comunica a mezzo pec - entro 5 giorni dal ricevimento della nomina - l’accettazione dell’incarico. Contestualmente all’accettazione sottoscrive un’apposita dichiarazione di imparzialità con espressa dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c. , da comunicarsi al Referente e al Tribunale. Il referente si impegna altresì a osservare il Codice di autodisciplina, Allegato B al presente regolamento. Sottoscritta la dichiarazione di cui al comma precedente e accettato l’incarico, il Gestore non può rinunciarvi, se non per gravi e giustificati motivi. La sostituzione del Gestore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile. Al momento del conferimento dell’incarico il Gestore, per conto dell’Organismo, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell’incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall’Organismo. Il Gestore della crisi incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Legge e dal Regolamento (e successive modificazioni), che qui devono aversi per interamente richiamate. A tale scopo, il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l’esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell’incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo.Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Gli è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
 
ART. 8 – AUSILIARI DEL GESTORE Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell’espletamento delle proprie funzioni. Il gestore dirige ed è responsabile dell’attività svolta dall’ausiliario. All’ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all’art. 2232 c.c. Il gestore può avvalersi dell’opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.
 
Art. 9 - ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI
L’Organismo predispone, conserva e aggiorna l’elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e selezionandoli attraverso una valutazione per titoli, del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l’iscrizione nel registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati. Possono partecipare alle procedure di valutazione per l’iscrizione nell’elenco dei Gestori della crisi tenuto e gestito dall’Organismo i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai e i laureati in materie economiche o giuridiche (o titoli equipollenti), purché in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità previsti dal Regolamento e che siano iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti l’indicazione dei titoli di studio e professionali, il curriculum dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute.
 
Art. 10 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL DEBITORE
Il debitore può presentare richiesta di assistenza dell’Organismo nella Gestione della crisi. La richiesta è presentata tramite moduli predisposti dalla Segreteria, messi a disposizione del pubblico anche con modalità web, con la possibilità per il debitore di compilare la richiesta e trasmetterla con modalità telematiche o, subordinatamente, cartacee. Il debitore è impegnato a prestare la massima collaborazione, con completezza e trasparenza, fornendo alla Segreteria e al Gestore tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla Legge e dal Regolamento o comunque richiesti dal Tribunale. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo trasparenza, correttezza e buona fede, il Gestore relazionerà al Referente per l’eventuale rinuncia dell’incarico. Il Gestore della crisi cura il buon andamento della procedura e compie tutti gli atti previsti dalla Legge, nonché quelli richiesti dal Tribunale, avvalendosi del supporto della Segreteria Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura, corrispondendo all’Organismo le spese sostenute e i compensi maturati in base all’attività svolta. Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore per giustificati motivi. Il Referente può disporre la sostituzione del Gestore anche d’ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l’incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità od emerga un’inadempienza di non scarsa importanza nello svolgimento dei suoi compiti.
 
Art. 11 - OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI
L’Organismo è in ogni caso, tenuto:
• a istituire e conservare un elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico degli affari trattati (con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato e all’esito del procedimento);
• a non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;
• a non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, quando si trovi in situazione di conflitto di interessi;
• a distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, tenendo conto della natura e dell’importanza delle procedure;
• a trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
• ad adottare il Codice di Autodisciplina dei gestori delle crisi di cui all’Allegato B.
 
Art. 12 - RISERVATEZZA
La Gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice, ai sensi di Legge. A tal fine i soggetti presenti agli incontri dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza. I componenti dell’Organismo, la Segreteria, le parti e tutti coloro che assistono non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione alla procedura. I Gestori della crisi, per l’espletamento dell’incarico e nella perfetta osservanza dell’art. 15, comma 10, della Legge e delle normative ivi richiamate, possono accedere, previa autorizzazione del giudice, a dati e informazioni sul debitore contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite. Ai sensi dell’art. 15, comma 11, della Legge, i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione: dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
 
Art. 13 - COMPENSI
Per le spese dovute, a valere in conto al compenso complessivo, il debitore istante al momento del deposito della domanda pagherà in acconto un importo pari a 200 euro (oltre IVA).
A seguito del pagamento dell’acconto l’Organismo effettuerà una valutazione sulla possibilità o meno del debitore di accedere alla procedura. Qualora il soggetto non possa accedere l’importo versato sarà trattenuto come compenso per l’attività svolta. Nel caso di esito positivo il corrispettivo versato varrà come acconto sul conto complessivo. Salvo diverso accordo tra debitore e Organismo, debitamente approvato per iscritto dal Referente su proposta del Gestore, i compensi per la Gestione della crisi comprendono l’intero corrispettivo per il servizio svolto, ivi inclusi il compenso per il Gestore e le attività accessorie, e sono determinati in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all’entità del passivo e dell’attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 3 e successivi adeguamenti e modificazioni. I compensi, così determinati, sono ridotti del 40%. Qualora il debitore rivesta la qualifica di consumatore, i compensi verranno determinati facendo riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 3/2012, cui verrà applicata una riduzione del 40%. Sono in ogni caso dovuti gli oneri accessori previdenziali e fiscali di legge. I compensi, come sopra determinati e che dovranno essere corrisposti esclusivamente all’Organismo, verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell’Organismo. Conclusa la procedura, all’Organismo spetta altresì un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.L’Organismo può chiedere al debitore il versamento di ulteriori acconti sui compensi nel corso della procedura. Per il dettaglio relativo alla determinazione dei compensi e delle spese, si rinvia alla tabella contenente i “Criteri per la determinazione dei compensi. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.